Mozione su “Recapito elettronico istituzionale per Consiglieri Comunali”

Premesso che:

il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali

nell’art.43 del DECRETO citatO si precisa che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.

la posta elettronica è il principale mezzo di comunicazione e di trasmissione di documenti, informazioni e dati dall’Ente nei confronti dei Consiglieri Comunali.

ad oggi la posta elettronica consente un contatto diretto tra i cittadini e dai cittadini verso le Istituzioni.

Preso atto che:

il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, DLGS. n. 82/2005) ha tracciato il quadro normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Esso raccoglie in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella Pubblica Amministrazione: contiene le norme che disciplinano l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche.

nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa. 

che diversi comuni hanno già da tempo provveduto a dotare i Consiglieri Comunali di un indirizzo di posta elettronica istituzionale e pubblicato lo stesso sul sito dell’Ente al fine di consentire il contatto con il cittadino.

Ritenuto

Pertanto di primaria importanza per lo svolgimento dell’attività consiliare avere un recapito elettronico pubblico e pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

A modificare gli opportuni regolamenti rendendo obbligatoria la creazione e la pubblicazione sul sito del Comune di un indirizzo di posta elettronica istituzionale ai Consiglieri Comunali che, per lo svolgimento dei loro compiti, ne facessero istanza.

In subordine si chiede, comunque, la pubblicazione di un indirizzo di posta elettronica personale sul sito del Comune ai consiglieri che ne facessero richiesta.

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